Art. 4.
(Disposizioni procedurali).

      1. La domanda per il risarcimento dei danni o per la restituzione del capitale investito deve essere presentata al Fondo, che provvede ad avviare la procedura, sulla base anche delle risultanze delle attività di controllo e di vigilanza svolte dalla CONSOB nonché delle verifiche effettuate dalla società di revisione coinvolta nel caso specifico.
      2. A seguito dell'attività di cui al comma 1 è riconosciuto o meno il diritto alla restituzione del capitale investito o al risarcimento dei danni patrimoniali nei limiti e nei casi stabiliti dagli articoli 1 e 2.
      3. Avverso la decisione del Fondo è ammesso il ricorso davanti all'autorità giudiziaria ordinaria.

 

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